Diritto del lavoro e previdenziale
Lo Studio Legale Laudante assiste il lavoratore nella fase precontenziosa e giudiziale, in ogni tipo di controversia nascente da rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo.
Lo Studio, altresì, tutela i diritti e gli interessi dei datori di lavoro, prestando attività di consulenza e assistenza.
Lo Studio Laudante offre un servizio completo di supporto anche nella fase di conciliazione. Fornisce conteggi , analisi delle posizioni contributive, dimensionamento, licenziamenti ed assunzioni grazie alla professionalità sviluppata in materia dei suoi professionisti.
Cosa sapere
Contratto a tutele crescenti Jobs Act: cos’è, a chi si applica, cosa cambia per i neoassunti, tempo determinato o indeterminato?
Il contratto a tutele crescenti è un contratto di lavoro che, secondo il Jobs Act, dovrebbe riuscire a risolvere definitivamente il problema del diritto del lavoro in Italia. Tale tipologia di contratto sostituisce moltissime forme di contratto preesistenti, come per esempio i comunissimo contratti a progetto o a chiamata, fornendo finalmente delle tutele reali ai lavoratori che, negli anni passati, hanno dovuto prestare attività lavorativa in condizioni spesso non chiare o definite. La chiave di volta della questione è lo sgravio fiscale per le aziende che, qualora optino per questa tipologia di contratto, beneficeranno per i primi 3 anni di assunzione di consistenti sgravi fiscali, i cui importi verranno presi a carico dallo Stato.
Questa forma contrattuale dovrebbe favorire l’ingresso nel mondo del lavoro ed offrire maggiori garanzie di stabilità ai lavoratori dipendenti.A seguire una disamina sui punti principali del contratto a tutele crescenti, ovvero cosa comporta nel caso dei neoassunti, se è davvero un contratto a tempo indeterminato e quando entrerà in vigore.
Contratto a tutele crescenti per i neoassunti
Per i neoassunti ci sono delle specifiche da ricordare. La più importante è relativa all’articolo 18, che prevede il diritto al reintegro sul posto di lavoro in caso di licenziamento ingiustificato. Nel caso dei neoassunti, non sarà possibile utilizzare questo articolo, salvo i casi di licenziamento discriminatorio o alcuni casi di licenziamento disciplinare.
Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti
Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti si può applicare ai lavoratori che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano prestato lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato. Lo sgravio fiscale offerto è di 3 anni (36 mesi) senza contributi da versare, INAIL esclusa. I contratti di lavoro domestico e di apprendistato sono esclusi da questa forma contrattuale a tutele crescenti.
Licenziamento discriminatorio, intimato in forma orale o nullo
Lavoratori a tempo indeterminato vecchio regime: reintegro possibile
Lavoratori a tempo indeterminato a tutele crescenti: reintegro possibile.
Si possono anche richiedere al datore di lavoro 15 mensilità (dall’ultima retribuzione utile per il calcolo TFR) in sostituzione del reintegro.
Licenziamento per giusta causa
Lavoratori a tempo indeterminato vecchio regime: se la giusta causa non sussiste, il giudice condanna il datore di lavoro al reintegro. Negli altri casi sussiste la sanzione risarcitoria
Lavoratori a tempo indeterminato a tutele crescenti: cambia completamente la tutela reale, cambiano le sanzioni e gli obblighi del datore di lavoro.
Licenziamento con vizi procedurali
Lavoratori a tempo indeterminato vecchio regime: sussiste la sola tutela risarcitoria, non il reintegro
Lavoratori a tempo indeterminato a tutele crescenti: anche in questo cambio cambiano le sanzioni e gli obblighi. La sanzione viene ricalcolata come indennità che però non viene assoggettata a contribuzione.
Revoca del licenziamento
Lavoratori a tempo indeterminato vecchio regime: in caso di revoca il rapporto di lavoro prosegue. Il lavoratore ha diritto alla retribuzione relativa il periodo precedente la revoca. Non vi sono sanzioni Lavoratori a tempo indeterminato a tutele crescenti: nessun cambiamento
Offerta di conciliazione
Lavoratori a tempo indeterminato vecchio regime: fa fede procedura di conciliazione specificata nella legge 92/2012
Lavoratori a tempo indeterminato a tutele crescenti: viene inserita una nuova ipotesi di conciliazione volontaria