Lesioni e risarcimento tra invalidità temporanea e permanente

Il danno alla salute del soggetto coinvolto in un sinistro è una categoria unitaria il cui risarcimento è però calcolato facendo riferimento a diverse voci

Quando si verifica un sinistro stradale che comporta delle lesioni, il risarcimento del danno alla salute sarà calcolato facendo riferimento a diverse voci di danno, secondo una distinzione mutuata dalla medicina legale e tesa a far sì che, al momento della liquidazione, venga tenuto in debita considerazione ogni aspetto che caratterizza il singolo caso concreto. 
Il danneggiato infatti, in conseguenza dell’evento dannoso, deve affrontare un periodo di invalidità che potrà essere più o meno lungo e porterà ad una guarigione con o senza postumi.
Il risarcimento, quindi, terrà conto separatamente sia del primo periodo in cui il soggetto coinvolto nel sinistro non è ancora guarito, che, eventualmente, dei postumi permanenti che gli residuano senza che ulteriori cure possano modificare tale situazione. Si parla, rispettivamente, di invalidità temporanea e di invalidità permanente.
L’invalidità temporanea
Nel dettaglio, l’invalidità (o inabilità) temporanea è quella relativa al periodo di tempo necessario affinché il danneggiato, dopo il sinistro, possa ritenersi clinicamente guarito.
Essa viene computata facendo riferimento al numero di giorni di invalidità e alla sua percentuale.
Per fare un esempio, un soggetto che sia dichiarato clinicamente guarito dopo 70 giorni dal sinistro potrà aver subito 10 giorni di invalidità totale, 20 giorni di invalidità al 75%, 20 giorni di invalidità al 50% e 20 giorni di invalidità al 25% oppure 10 giorni di invalidità totale, 0 giorni di invalidità al 75%, 30 giorni di invalidità al 50% e 30 giorni di invalidità al 25% e così via.
Si precisa che per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta il risarcimento è di 46,29 euro e che tale somma è ridotta in maniera perfettamente proporzionalmente alla diminuzione della percentuale di inabilità.
L’invalidità permanente
L’invalidità permanente, invece, è la diminuzione della capacità del danneggiato che residua nonostante le cure. Essa è valutata in punti percentuali a seguito di accertamento medico-legale e risarcita come danno biologico.
Per ogni punto spetta un certo ammontare a titolo di risarcimento.
Si segnala che a seconda che le lesioni siano stimate in una percentuale dallo 0 al 9% o dal 10% al 100% si suole distinguere tra lesioni micropermanenti e lesioni macropermanenti, con conseguenti differenze nelle modalità di calcolo del risarcimento.
Infatti, oggi non è ancora facile determinare in maniera certa il risarcimento spettante per tale tipo di lesione, dato che i criteri legali di liquidazione sono certi solo con riferimento alle lesioni micropermanenti, alle quali fa riferimento l’articolo 139 del codice delle assicurazioni. 
Per le lesioni macropermanenti, invece, si suole fare riferimento a delle apposite tabelle elaborate dai diversi Tribunali, in particolare a quella del Tribunale di Milano.
La disposizione di cui all’articolo 138 del Codice della assicurazioni, in forza della quale un apposito Decreto del Presidente della Repubblica avrebbe dovuto predisporre una specifica tabella unica su tutto il territorio nazionale delle menomazioni alla integrità psico fisica tra dieci e cento punti, non ha infatti ancora preso forma.
In ogni caso, l’ammontare del danno biologico determinato sulla base del sistema tabellare potrà poi essere aumentato in una misura percentuale non superiore ad un quinto, tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato.
Giurisprudenza
Ecco alcune sentenze rilevanti in materia di risarcimento delle lesioni subite a seguito di un sinistro stradale.
”Alle tabelle milanesi va attribuita la natura di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. e i limiti minimi e massimi da essa stabiliti possono essere superati solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa già aver tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all’oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l’id quod plerumque accidit, dando adeguatamente atto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate” (Cass. n. 20925/2016).
”Il danno biologico da micro permanenti, definito dall’art. 139 C.d.A. come “lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, può essere “aumentato in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato” secondo la testuale disposizione della norma: e il giudice delle leggi ha voluto esplicitare una volontà legislativa che, alla luce delle considerazioni svolte, limitava la risarcibilità del danno biologico da micro permanente ai valori tabellari stabiliti ex lege, contestualmente circoscrivendo l’aumento del quantum risarcitorio in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato e cioè attraverso la personalizzazione del danno, senza che “la norma denunciata sia chiusa al risarcimento anche del danno morale” – al 20% di quanto riconosciuto per il danno biologico” (Cass. n. 7766/2016).
“Ai fini della quantificazione equitativa del danno morate, l’utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso, prima della sentenza delle Sez. Un. n. 26972 del 2008, non comporta che accertato il primo, il secondo non abbia bisogno di alcun accertamento, perché se così fosse si duplicherebbe il risarcimento degli stessi pregiudizi; invece, il metodo suddetto va utilizzato solo come parametro equitativo, fermo restando l’accertamento con metodo presuntivo, attenendo la sofferenza morale ad un bene immateriale, dell’esistenza del pregiudizio subito, attraverso l’individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo sulla base della necessaria allegazione del tipo di pregiudizio e dei fatti dai quali lo stesso emerge da parte di chi ne chiede il ristoro” (Cass. n. 3260/2016).
“Che il danno biologico permanente e quello temporaneo siano pregiudizi che hanno medesima natura giuridica, ma diversi presupposti di fatto risulta del resto sia dalla legge (artt. 138 e 139 cod. ass.); sia dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha reiteratamente ritenuto ammissibile la liquidazione del danno alla salute tenendo distinto il risarcimento dell’invalidità permanente da quello dell’invalidità temporanea, ferma restando la natura unitaria del danno biologico, e sempre che il complessivo ammontare del risarcimento sia commisurato alla reale entità del danno” (Cass. n. 16788/2015).