Recupero Crediti

L´attività di recupero del credito prevede che, se il debitore non paga in via bonaria, il credito venga accertato e dichiarato dal giudice affinché il creditore possa ottenere il pagamento coattivo.

I MEZZI CONSENTITI DALLA LEGGE ITALIANA PER RECUPERARE UN CREDITO

Con una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno si invita il debitore a saldare il debito avvisandolo che, in caso di mancato pagamento entro un determinato lasso di tempo, verrà avviata un´azione legale.
Se il debitore non paga, il recupero di un credito può essere effettuato secondo tre diverse procedure:

1. RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO: è uno dei metodi più utilizzati per recuperare un credito.
L´ingiunzione di pagamento si ottiene a seguito di richiesta fatta al giudice il quale, se la richiesta è fondata e se ricorrono determinate condizioni, provvede con un proprio ordine (decreto ingiuntivo).
L´ordine del giudice dà al debitore un termine di quaranta giorni per pagare o per fare opposizione, ma può anche essere emesso come immediatamente esecutivo, permettendo così al creditore di poter immediatamente agire contro il debitore tramite il pignoramento dei suoi beni. Per ottenere un Decreto Ingiuntivo sono sufficienti poche settimane. Tuttavia, se l´altra parte si oppone si inizia un procedimento ordinario avanti al Tribunale (o Giudice di Pace nei casi di sua competenza) ed i tempi saranno più lunghi.
In alcuni casi sia all´inizio, quando il Giudice emette il Decreto Ingiuntivo, sia nel corso del successivo procedimento di opposizione, al ricorrere di determinati presupposti sarà possibile ottenere la provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo. In tal modo ancorché opposto ovvero ancorché non siano decorsi i 40 giorni per l´opposizione, costituirà valido titolo per iniziare l´esecuzione forzata.

Condizioni per poter richiedere un decreto ingiuntivo

Si può richiedere il decreto ingiuntivo se sussiste una delle seguenti condizioni:

  • se vi sono prove scritte del proprio credito. Sono ritenute tali:
  • tra privati: polizze e promesse unilaterali fatti per scrittura privata (ad es. cambiali, assegni, scritture private, polizze assicurative, busta paga lavoratore, mancato pagamento spese condominiali);
  • per gli imprenditori: anche le fatture con gli estratti delle scritture contabili bollate e registrate in contabilità (autenticate da un notaio) oppure la fattura con la bolla d’accompagnamento.
  • credito inerente onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
  • credito inerente una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili (per le cose fungibili sulla domanda bisogna anche chiedere un equivalente controvalore in denaro).
  • credito inerente onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
  • l’ingiunzione deve essere intimata nel territorio Italiano.

Piani rientro

I presupposti perché si possa giungere ad un accordo per entrare in possesso di tutta o di una buona parte del credito vantato.Agire per il recupero del credito significa operare nel modo più concreto per entrare in possesso di tutta o di una buona parte del credito vantato. Questo significa che prima di tentare la via giudiziale vi sono altre strade percorribili le quali possono dare soddisfazione in tempi ragionevoli. Il ricorso al tribunale deve essere considerato, infatti, come l’ultima risorsa (salvi i casi in cui per ragioni di politica aziendale si intenda, attraverso l’azione legale, dare immediatamente un chiaro segnale al debitore ed un chiaro esempio al resto della clientela).Nella fase della transazione può essere utile l’appoggio di un avvocato che sappia “colloquiare” con il debitore e “farlo ragionare”.I presupposti perché si possa giungere ad un accordo possono essere così sintetizzati:

  • una concreta analisi dello stato patrimoniale del debitore: sarà utile per rappresentarsi nel modo più realistico la sua solvibilità e, di conseguenza, la sua reale volontà o possibilità di pagare;
  • una predisposizione delle migliori garanzie (es.: titoli di credito, pegni, ipoteche, ecc.) nel caso in cui venga concesso tempo al debitore che abbia manifestato buona volontà ma sia in oggettive condizioni di difficoltà;
  • un efficace “piano” di pagamento o rientro, che permetta di essere soddisfatti nel più breve tempo possibile ma consenta, appunto, al debitore di pagare: inutile chiedere subito tutto a chi può dare poco per volta.

Opposizione al decreto ingiuntivo

Il debitore qualora ritenga di avere una ragione che giustifichi il mancato pagamento, deve entro 40 giorni dalla notificazione del decreto, far impugnare da un suo legale il provvedimento davanti allo stesso Giudice che lo ha emesso (art. 645 c.p.c.). Con l’opposizione del debitore il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nella quale il debitore ha la possibilità di far valere i motivi per i quali non ha effettuato il pagamento (ad es. vizi sui servizi o materiali ricevuti, insussistenza del credito, intervenuto pagamento). Il giudizio stabilisce o l’accoglimento parziale o integrale dell’opposizione oppure il rigetto dell’opposizione con conseguente pagamento del debito maggiorato delle spese legali e processuali. Da considerare inoltre che non ci si può opporre se vi sono le seguenti condizioni di ammissibilità: – prova scritta del proprio credito.tra privati: Polizze e promesse unilaterali fatti per scrittura privata (ad es. cambiali, assegni, scritture private, polizze assicurative, busta paga lavoratore, mancato pagamento spese condominiali) per gli imprenditori: anche le fatture con gli estratti delle scritture contabili bollate e registrate in contabilità (autenticate da un notaio) oppure la fattura con la bolla d’accompagnamento – credito inerente onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo; – credito inerente una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili (per le cose fungibili sulla domanda bisogna anche chiedere un equivalente controvalore in denaro).- credito inerente onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

2.PRECETTO DI PAGAMENTO: se il credito è incorporato in un titolo di credito (cambiale, assegno bancario o altri documenti ai quali la legge attribuisce la medesima efficacia), alla scadenza esso diventa automaticamente esecutivo, ed è possibile procedere subito ad un´azione di recupero mediante precetto di pagamento. Dopo la notifica dell´atto di precetto, il debitore ha 10 giorni per procedere al pagamento.

Alla scadenza di tale termine è possibile richiedere il pignoramento dei beni del debitore e, trascorsi ulteriori 10 giorni dal pignoramento, si può richiedere l´assegnazione o la vendita.

3.CAUSA ORDINARIA:

se non si dispone di documentazione scritta che prova il credito, occorrerà valutare caso per caso se sussistono i presupposti per intraprendere una causa ordinaria.La durata di una causa ordinaria per recuperare un credito può variare da alcuni mesi se l´importo è piccolo, ovvero fino a 5.000,00 Euro (perché la competenza è del Giudice di Pace ed il relativo procedimento è più breve), fino ad addirittura alcuni anni, se la competenza è del Giudice ordinario e le contestazioni avversarie sono particolarmente complesse.

AZIONI PRELIMINARI

La visura come azione preliminare che permette all’avvocato di venire a conoscenza di tutte le proprietà di beni mobili ed immobili soggetti a registrazione (automobili, case, terreni, ecc.) che risultano al nominativo del debitore.
Quando i vari solleciti di pagamento non vengono riscontrati dal debitore, perché questi non ha nessuna intenzione di procedere al pagamento della somma dovuta, il nostro avvocato effettua, prima di far sostenere ulteriori spese al cliente, una visura (es. ricerca società, protesti, bilancio, ecc.) ed uno stato patrimoniale del debitore, che permette di conoscere tutte le proprietà di beni mobili ed immobili soggetti a registrazione (automobili, case, terreni, ecc.) che risultano al nominativo del debitore. Ricordiamo, inoltre, che lo stipendio o pensione sono pignorabili per un quinto. Se tali ricerche danno come risultato dei beni o delle proprietà sulle quali poter agire, l’avvocato inizierà la normale procedura di esecuzione forzata del credito con il deposito in cancelleria del ricorso per Decreto Ingiuntivo ovvero se già in possesso di un titolo, notificare il precetto. L’emissione del provvedimento da parte del giudice viene effettuato in 30 giorni se inferiore a 5 Mitl, in 60 giorni se superiore. Per l’azione dell’avvocato il creditore deve cercare di fornire tutta la documentazione in possesso per agevolare la successiva azione legale. I principali documenti sono:

  • copia delle fatture scadute ed eventualmente copia dell’estratto conto del debitore;
  • copia di assegni o cambiali;
  • copia di sentenze;
  • ordine di acquisto;
  • lettere di vettura e bolle di consegna;
  • documenti comprovanti precedenti solleciti;
  • corrispondenza col debitore;