Diritto di famiglia, minorile e mediazione famigliare

Lo Studio Legale Laudante vanta una competenza pluriennale nel settore del diritto di famiglia. In particolare, assiste i coniugi nel percorso di separazione giudiziale o consensuale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, altresì, offrendo un servizio di mediazione familiare, che accompagna i coniugi fino al raggiungimento di un accordo di separazione o divorzio.

L’attività dello studio si sofferma, in particolare, su tutte le problematiche riguardanti il momento patologico del rapporto matrimoniale, curando le incombenze che conducono alla separazione dei coniugi, nonché all’eventuale successiva fase del divorzio. L’assistenza legale fornita in questo settore, si realizza prestando scrupolosa attenzione ai problemi relativi all’affidamento della prole, connotandosi per il costante interesse verso tutte le questioni sottese alla continua evoluzione degli istituti giuridici in materia.

Particolare cura viene posta dallo Studio Legale LAUDANTE riguardo LA TUTELA DEI MINORI: l’adozione di strumenti giuridici a garanzia e tutela dei minori in ambito familiare sia per l’esecuzione in loro favore delle statuizioni rese dal tribunale in caso di separazione e di divorzio dei genitori.

L’attività dello studio si incentra, altresì, sulla predisposizione e l’adozione degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento e finalizzati alla protezione del minore in caso di uso distorto della potestà genitoriale. Vengono, altresì, trattate dallo Studio le iniziative processuali avanti il giudice tutelare, nel caso in cui il minore rimanga privo dei genitori o nel caso in cui questi siano incapaci di esercitare la potestà su di esso, od ancora per l’ottenimento di provvedimenti a tutela del patrimonio del minore medesimo.

Cosa Sapere

Qual è la differenza tra separazione e divorzio?

Con la separazione legale i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell’attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. La separazione può essere legale (consensuale o giudiziale) o “di fatto”, cioè conseguente all’allontanamento di uno dei coniugi per volontà unilaterale, o per accordo, ma senza l’intervento di un Giudice e senza alcun valore sul piano legale. La separazione legale (consensuale o giudiziale) rappresenta una delle condizioni (la più frequente) per poter addivenire al divorzio.

Con il divorzio (introdotto e disciplinato con la legge 01.12.1970 n. 898) viene invece pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili (se è stato celebrato matrimonio concordatario con rito religioso, cattolico o di altra religione riconosciuta dalla Stato italiano). Col divorzio vengono a cessare definitivamente gli effetti del matrimonio, sia sul piano personale (uso del cognome del marito, presunzione di concepimento, etc.), sia sul piano patrimoniale. La cessazione del matrimonio produce effetti dal momento della sentenza di divorzio, senza che essa determini il venir meno dei rapporti stabiliti in costanza del vincolo matrimoniale. Solo a seguito di divorzio il coniuge può pervenire a nuove nozze.

Qual è la differenza tra separazione consensuale e separazione giudiziale?

Nella separazione consensuale sussiste un accordo tra i coniugi in ordine alle condizioni (personali e patrimoniali) della separazione stessa. Il Tribunale si limita ad omologare tale accordo (cioè ad assicurarsi che siano rispettati i diritti di ciascun coniuge e della eventuale prole) mediante decreto.

In caso di disaccordo, invece, si ricorre alla separazione giudiziale. In questo caso la separazione viene pronunciata con sentenza dal Tribunale, che si impone nel decidere le condizioni.

Il diritto di chiedere la separazione (consensuale o giudiziale) spetta a ciascun coniuge, anche in mancanza di consenso dell’altro coniuge. La procedura si avvia mediante ricorso al Tribunale competente per territorio, in base al comune dove si trova la casa coniugale.

Quando deve essere corrisposto l’assegno divorzile?

Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive (art. 5 L. 898/70).

La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.

Su accordo delle parti, la corresponsione può avvenire in unica soluzione (si parla in questo caso di assegno divorzile una tantum). Il Tribunale si limita a valutare la congruità dell’importo. In tal caso il coniuge beneficiario non potrà proporre alcuna successiva domanda di contenuto economico (neanche la richiesta di quota della liquidazione dell’ex coniuge).

Per stabilire l’importo o la congruità, i coniugi devono presentare la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni, il Tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.

L’obbligo di corresponsione dell’assegno termina se il coniuge al quale deve essere corrisposto passa a nuove nozze.

Il coniuge al quale non spetta l’assistenza sanitaria per nessun altro titolo conserva il diritto nei confronti dell’ente mutualistico da cui sia assistito l’altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.