Diritto societario e fallimentare

Lo Studio Legale Laudante si occupa del contenzioso societario e fallimentare assistendo le società in stato di insolvenza a gestire al meglio la crisi dell’impresa.

Lo Studio tutela, inoltre, le pretese creditorie fatte valere in sede di procedure concorsuali.

Si occupa di fusioni, cessioni, scissioni societarie e riquadramento nonché rilevamento e affitto di aziende grazie alla maturata esperienza nel settore dei suoi professionisti.

COSA SAPERE

LE PROCEDURE CONCORSUALI

Le procedure concorsuali sono una serie di procedure nelle quali, preso atto di uno stato di crisi di un’impresa commerciale, connotata da requisiti individuati di volta in volta dal legislatore, viene regolato il rapporto di tale impresa con il complesso dei suoi creditori, alla presenza di almeno un’autorità pubblica e di altri soggetti indicati in modo specifico e diversificato da procedura a procedura. Scopo principale di ognuno dei procedimenti di cui trattasi, comunque, è la drastica riduzione dell’autonomia imprenditoriale, mediante la sottrazione all’imprenditore della disponibilità dei beni, o addirittura dell’impresa stessa, ovvero mediante la nomina di un organo con funzioni di controllo sull’esercizio dell’attività, in vista di una risoluzione della crisi e/o della pari soddisfazione dei creditori dell’azienda interessata.

IL FALLIMENTO ED I SUOI EFFETTI

Il fallimento produce una serie di effetti giuridici nei confronti degli interessati. Questi sono il fallito e i suoi creditori.
Cominciamo con il fallito. Scopo principale del fallimento è quello di permettere la distribuzione del patrimonio del fallito tra i creditori.
Questo risultato non sarebbe facilmente raggiungibile se il fallito continuasse a rimanere nel possesso del suo patrimonio poiché potrebbe, in tal modo, sottrarre facilmente i suoi beni ai creditori. Per questo motivo la sentenza di fallimento produce una serie di effetti negativi per il fallito di diversa natura (personale, patrimoniale, processuale). Vediamo, quindi, nel dettaglio questi effetti:

EFFETTI PATRIMONIALI E PERSONALI

  • il fallimento priva dalla sua data il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento (c.d. spossessamento)
  • sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento (artt. 42 e 44 l.f.)
  • non sono compresi nel fallimento beni di natura personale 
  • tutti gli atti compiuti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori
  • sono inefficaci nei confronti dei creditori tutti i pagamenti sia eseguiti che ricevuti dal fallito dopo la sentenza di fallimento
  • se i creditori, il fallito, o altri soggetti hanno compiuto delle formalità per rendere opponibili atti da loro compiuti a terzi, e queste sono state effettuate dopo la dichiarazione di fallimento, le formalità compiute sono inefficaci rispetto ai creditori (art. 45 l.f.)
  • se il fallito è una persona fisica è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento. Il mancato rispetto di tale obbligo non comporta conseguenze penali, ma il fallito non potrà essere ammesso al beneficio della esdebitazione (art. 142 n.3 l.f.)
    Se invece vi è stato il fallimento di un ente (es. società) la corrispondenza generalmente diretta a questo ente (quindi non solo quella relativa al fallimento) è consegnata al curatore (art. 48 l.f.)

  • obblighi a carico del fallito derivanti dal fallimento, eventuale cambiamento di residenza o domicilio

  • l’imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio; l’obbligo è penalmente sanzionato ex artt. 220 e 226 l.f.