Controversie in materia di locazioni e condominio

Lo Studio Legale Laudante offre la propria professionalità nella tutela dei clienti nell’ambito delle controversie afferenti le materie del diritto delle locazioni e condominiale.

In ambito  di diritto condominiale, si occupa della redazione, revisione e impugnativa di regolamenti condominiali, impugnative di delibere assembleari, rumori condominiali, verifica delle tabelle millesimali, contenzioso tra condomini, individuazione dei criteri di ripartizione delle spese condominiali, pareri pro veritate in materia condominiale, responsabilità dell’amministratore di condominio, contenzioso tra condomini ed amministratore, contenzioso tra condomini e terzi, sia nella fase stragiudiziale, che nel successivo procedimento di mediazione.

In materia di Diritto locatizio è specializzato nella redazione ed assistenza di contratti di locazione ad uso abitativo ed ad uso diverso, ordinario o canone concordato, commerciale, nonché nella fase esecutiva per il rilascio dell’immobile locato e delle procedura di rilascio forzoso dell’immobile.

Lo Studio legale Laudante garantisce rapidità e costi contenuti per ogni singola fase.

LOCAZIONI

Quanto deve durare minimo un contratto di locazione?

Il codice civile stabilisce un termine massimo per il contratto di locazione, prevedendo che tale contratto non può avere durata superiore a 30 anni (art. 1573 c.c.). Nulla stabilisce invece in ordine ad un termine minimo.

Tuttavia, nella maggior parte dei casi, il regime della durata di un contratto di locazione avente ad oggetto beni immobili segue le regole dettate dalla L. 392/78 (successivamente modificata e integrata dalla L. 431/98) per gli immobili siti in zone urbane.

In base a tale normativa, gli immobili urbani vengono distinti a seconda che essi siano adibiti ad uso abitativo oppure ad uso diverso da quello di abitazione (cioè ad attività commerciali, industriali, artigianali, turistiche o professionali) e ai relativi contratti di locazione si applica uno speciale regime che detta regole particolari in ordine alla durata, alla facoltà di recesso e alla risoluzione.

Per maggiori particolari si consultino le risposte specifiche:

  1. immobili adibiti ad uso abitativo
  2. immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo

Da questo regime restano esclusi gli immobili vincolati ai sensi della Legge n. 1089/39 e quelli appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (quelli cioè di interesse storico o artistico, di edilizia residenziale pubblica o locati per finalità turistiche), per i quali continuano a valere le regole del codice civile

In quali casi si può richiedere lo sfratto?

Il procedimento per ottenere la convalida di sfratto può avviarsi ad opera del locatore:

  1. per finita locazione: quando il contratto è scaduto o sta per scadere;
  2. per morosità: in caso di mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, oppure in caso di mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l’importo non pagato superi quello di due mensilità del canone.

In tutti i casi la procedura si avvia con una intimazione, rivolta dal locatore al conduttore, di lasciare libero l’immobile, con contestuale citazione in udienza del conduttore per la convalida.

In udienza il conduttore può decidere:

  1. di non comparire, e in tal caso il giudice ordina la convalida esecutiva efficace dopo 30 giorni;
  2. di presentare opposizione, ma se questa non è fondata su prova scritta, il giudice concede comunque la convalida il rilascio dell’immobile, con ordinanza immediatamente esecutiva;
  3. di comparire e, se si tratta di uno sfratto per morosità, chiedere che venga concesso un termine di grazia (non superiore a 90 giorni) per consentire il pagamento dei canoni non onorati.

CONDOMINIO

Come si deve impugnare una delibera assembleare?

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente o dissenziente può fare ricorso all’autorità giudiziaria (art. 1137 c.c.).

Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità stessa.

È altresì legittimato a far valere la nullità di una delibera, il condomino che, pur avendo votato conformemente, dimostri di avere interesse a far valere la nullità, in quanto leso dalla delibera [cass. 3232/82 e 1511/97].

Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.

Come deve essere nominato o revocato un amministratore?

L’assemblea deve nominare un amministratore quando i condomini sono più di quattro (art. 1129 c.c.). Se sono in numero inferiore l’assemblea ha comunque facoltà di nominare un amministratore.
Se l’assemblea non provvede, la nomina è fatta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.

L’amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea.

Può altresì essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso in cui non abbia dato senza indugio notizia all’assemblea della notifica di provvedimenti giudiziari o amministrativi, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.

Sulla revoca dell’amministratore, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore medesimo. Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione (art. 64 disp. att. c.c.).

Con quali maggioranze delibera l’assemblea?

Sono valide le deliberazioni assembleari approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Se l’assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l’assemblea in seconda convocazione (il caso che si verifica più frequentemente) delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. La deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.

Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (art. 1120 c.c.) devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio.

Le deliberazioni prese dall’assemblea, rispettose delle norme sulla costituzione e sulla deliberazione, sono obbligatorie per tutti i condomini.

Di seguito sono riassunte in tabella le maggioranze richieste relativamente alle delibere più frequenti.